Regolamento tirocinio accesso professione forense (art. 41 c.13 L. 247/2012)

ORDINE AVVOCATI RIMINI

 

Gentili Colleghi,

in data 19 maggio scorso è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto 17 marzo 2016 n. 70, "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della Legge 31 dicembre 2012 n. 47.

Le nuove regole si applicheranno ai tirocini forensi iniziati a partire  dal 3 giugno 2016 (data di entrata in vigore). Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a 18 mesi e la facoltà del praticante di avvalersi della modalità alternative del tirocinio.

Di seguito si riportano le principali novità.

Svolgimento del tirocinio. Il praticante avvocato dovrà svolgere il tirocinio con assiduità, diligenza, riservatezza, frequentando quindi in modo continuativo lo studio del professionista per almeno 20 ore settimanali. Dovrà inoltre seguire i corsi di formazione obbligatoria per tutti i 18 mesi di pratica. In proposito, è allo studio del Ministero della Giustizia il decreto che regolamenta la formazione dei praticanti. Contestualmente al tirocinio professionale, inoltre, i praticanti possono svolgere il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, nonché frequentare scuole di specializzazione per le professioni legali. Infine, il praticante deve assistere ad almeno 20 udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e deve avere effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. In questo senso, spetta al Consiglio dell’ordine l’attività di vigilanza anche mediante la verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio.

Tirocinio e altri rapporti di lavoro. L’art. 2 del regolamento disciplina il tirocinio contestuale a rapporto di lavoro. Qualora la pratica sia affiancata da attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il tirocinante deve informarne il Consiglio dell’Ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro.

Semestre all’università. Il praticante ha la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante gli studi universitari. Spetta al CNF, in particolare, stipulare una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. La convenzione deve prevedere le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale che siano idonee a garantire sia la frequenza dei corsi, sia la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore alla settimana. Durante questi sei mesi il praticante non è esentato dall’obbligo formativo.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Andrea Mussoni