Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio IN VIGORE DAL 27/10/2019
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Difese d'ufficio - Linee guida nazionali interpretative approvate il 30 novembre 2016
La Commissione CNF in materia di difesa di ufficio nella seduta del 30 novembre 2016, preso atto delle modifiche al regolamento approvate dal Consiglio Nazionale Forense in data 25 novembre 2016, ha definitivamente apportato alle Linee Guida in materia di difesa di ufficio alcune modifiche di natura prettamente formale al fine di meglio coordinare la base normativa regolamentare con le previsioni in esse contenute.
Regolamento per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio
La nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense (legge 247/2012) ha conferito la delega al Governo per il riordino della disciplina dell’istituto della Difesa d’Ufficio (articolo 16) , istituto che rappresenta nella massima espressione la responsabilità sociale degli Avvocati.
La nuova disciplina è improntata a garantire la massima qualità professionale nell’esercizio di questa importante funzione, la effettività – continuità e competenza della difesa nell’arco di tutto il processo penale.
Il Governo ha esercitato la delega- nella interlocuzione con l’Avvocatura- con il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante “Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che indica:
- la previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad un Elenco unico nazionale, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica;
- la previsione per cui le domande di inserimento nell’elenco unico nazionale siano presentate ai Consigli degli Ordini circondariali di appartenenza e che siano poi trasmesse con allegato parere al Consiglio nazionale forense.
E’ demandato, inoltre, al Consiglio nazionale forense la tenuta dell’Elenco unico nazionale nonché la individuazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità della sede e della reperibilità.
Il CNF ha provveduto con il "Regolamento interno per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio", che entra in vigore a partire dal 30 giorno successivo alla sua pubblicazione in questa pagina web.
Il Regolamento è integrato dalla Relazione illustrativa.
- REGOLAMENTO PER LA TENUTA E L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO UNICO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI NEGLI ALBI DISPONIBILI AD ASSUMERE LE DIFESE D’UFFICIO - approvato il 22 maggio 2015 e modificato nella seduta amministrativa del 25.11.16 - in vigore fino al 26/10/2019
- RELATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- DELIBERA CNF SUI CRITERI PER LA NOMINA DEI DIFENSORI D'UFFICIO
- DECRETO LEGISLATIVO n.6/2015 In Gazzetta Ufficiale n. 29 5_2_2015