25.10.2016 – Polizze Avvocati – decreto Ministero della Giustizia 22 settembre 2016

ORDINE AVVOCATI RIMINI

Gentili Colleghi,

è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell'11 ottobre 2016 il decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, concernente le «Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato», di cui di seguito si evidenziano gli aspetti principali.

Si tratta del provvedimento amministrativo a lungo atteso che era chiamato (innanzitutto, dal Dl n. del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modifiche) a disciplinare gli obblighi assicurativi posti (unilateralmente) in capo alla categoria professionale dei legali.

Invero, e nel dettaglio, l'articolo 12 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 («Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense») aveva disposto un doppio onere a carico dell'esercente la professione forense, a pena di provvedimento disciplinare da parte del proprio Ordine professionale per l'iscritto inadempiente.

Il primo obbligo è legato all'esercizio della professione in sé e verso la clientela, mentre l'altro alle vicende proprie della vita della attività organizzata in azienda.
Il primo comma dell'articolo 12, dunque, dispone che «L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti».

Mentre il secondo comma impone all'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti «di stipulare, anche per il tramite delle associazioni degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale». Il comma 5 dell'articolo 12 prevedeva appunto che le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze venissero stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

Il termine per l'adeguamento alle disposizioni contenute nel Dm è di un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti

Il Segretario

Avv. Andrea Mussoni