Opinamento note

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI OPINAMENTO DI NOTE PROFESSIONALI, RICORSI IN PREVENZIONE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

 

Art. 1 - Presentazione dell’istanza

Per l’emissione di parere di congruità sulle note professionali presentate dagli Avvocati nei confronti dei propri assistiti è necessario depositare istanza presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine.

Se depositata in modalità cartacea la Segreteria apporrà sull’originale dell’istanza il timbro di avvenuto deposito, con numero e data di protocollo, l’indicazione dell’imposta di bollo e degli altri oneri dovuti per legge.

L’istanza, con allegata documentazione, potrà essere depositata anche a mezzo posta elettronica certificata (formato PDF) e redatta sulla base della modulistica reperibile sul sito del Consiglio dell’Ordine; in tal caso, la marca da bollo sarà consegnata, al più tardi, al momento del rilascio del parere di congruità.

Al momento della presentazione dell’istanza dovrà essere corrisposta l’imposta di bollo e gli oneri dovuti nella misura fissa di euro 25,00, mentre l’importo percentualmente dovuto sulla somma ritenuta congrua dovrà essere corrisposto al momento del ritiro del parere.

L’istanza deve contenere tutto quanto dettagliatamente indicato nei relativi moduli di presentazione (uno per la materia civile, uno per la materia penale) reperibili sul sito dell’Ordine, ovvero:

  • tutti i dati identificativi dell’assistito e/o di chi ha conferito l’incarico (codice fiscale, indirizzo anagrafico, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica ordinaria e/o certificata);
  • certificato anagrafico di residenza dell’assistito (e/o di chi ha conferito l’incarico) aggiornato, ovvero rilasciato non oltre i 10 (dieci) giorni antecedenti la data di presentazione dell’istanza di opinamento della nota, ciò al fine di evitare inutili duplicazioni dell’invio della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con conseguente dilatazione dei tempi di definizione dello stesso ed aggravio, per l’istante, delle spese “vive” poste a suo carico;
  • descrizione dettagliata dell’attività professionale svolta, con espressa indicazione dei parametri tariffari vigenti ratione temporis;
  • l’indicazione specifica delle ragioni per le quali si richiede l’eventuale applicazione di aumenti o riduzioni rispetto ai parametri tariffari medi;
  • il numero di parti per le quali è stata svolta l’attività professionale;
  • allegazioni documentali a sostegno dell’istanza (al solo fine esemplificativo: copie verbali, copia atti processuali, copie comunicazioni o istanze, ivi comprese copia delle richieste di pagamento rivolte al cliente e rimaste inevase);
  • nei casi di richiesta di parere per difesa d’ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
  • notule debitamente redatte.

L’istanza di parere di congruità deve, inoltre, essere accompagnata dal modulo di presentazione scaricabile dal sito web dell’Ordine degli Avvocati di Rimini.

La procedura per il rilascio del parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all’Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine, ovvero da suoi eredi o dagli aventi diritto in forza di legge; nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato, la domanda relativa potrà essere rifiutata sin dal suo deposito presso la Segreteria dell’Ordine e, comunque, il Consiglio non sarà tenuto ad alcuna formalizzazione del diniego, né a custodire gli atti depositati.

Art. 2 - Assegnazione al Consigliere relatore ed avvio del procedimento di opinamento

Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di presentazione dell’istanza presso la Segreteria dell’Ordine, attestata dal relativo protocollo.

Entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dell’istanza di opinamento della nota professionale, il Presidente del C.O.A. assegnerà la pratica ad un Consigliere che assumerà, una volta accertata l’assenza di casi di conflitto o la sussistenza dell’opportunità di astensione, la posizione di Relatore ed i poteri funzionali di “Responsabile del procedimento” di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modifiche; entro il medesimo termine, fatta salva l'ipotesi di manifesta irricevibilità o inammissibilità dell'istanza in quanto depositata da soggetto non legittimato, la Segreteria dell’Ordine invierà la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, nonché dei tempi previsti per la conclusione dello stesso ed il nome del Consigliere Responsabile, sia all’Iscritto che al soggetto contro interessato.

La Segreteria del Consiglio dell’Ordine, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, informerà altresì la parte nei confronti della quale il parere stesso è destinato a produrre effetti della possibilità di depositare presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, deduzioni scritte, nonché della facoltà di chiedere che sia esperito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 13, comma 9 Legge n. 247/2012.

Qualora la consegna della comunicazione di avvio del procedimento al contro interessato non sia possibile per irreperibilità dello stesso all’indirizzo comunicato, la Segreteria potrà richiedere all’Istante di esperire ricerche anagrafiche ed anche presso l’Amministrazione Penitenziaria al fine di ottenere un nuovo recapito ove effettuare le previste comunicazioni.

In tal caso, oltre ai costi ordinari di opinamento, l’istante dovrà farsi carico di tutte le spese necessarie per gli ulteriori adempimenti finalizzati alla corretta comunicazione al contro interessato dell’avvio del procedimento (certificati anagrafici, spese di notifica ecc.).

L’avviso inviato dall’Ordine degli Avvocati dovrà contenere: le generalità del Responsabile del procedimento, l’avvertimento che il contro interessato ha 10 (dieci) giorni di tempo dall’avvenuta ricezione per produrre memorie o osservazioni o ogni altra documentazione utile in merito alla richiesta di opinamento, nonché di accedere agli atti e di richiedere il tentativo di conciliazione.

Art. 3 - Tentativo di conciliazione 

E’ facoltà delle parti richiedere l’esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 13, comma 9 Legge n. 247/2012.

Ove la parte contro interessata, nel termine di cui al precedente paragrafo, dovesse richiedere l’esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 13, comma 9 Legge n. 247/2012, la Segreteria dell'Ordine ne darà comunicazione senza indugio al Professionista istante il quale, entro 10 (dieci) giorni da tale avviso, dovrà comunicare alla Segreteria l’intenzione di aderire al tentativo di conciliazione; in caso di adesione, la Segreteria provvederà a convocare le parti dinnanzi al Consigliere relatore, delegato ad esperire il tentativo di conciliazione richiesto entro un termine di 30 (trenta) giorni, con data da comunicarsi a cura della Segreteria dell’Ordine.

Dell'esito del tentativo il Consigliere delegato redigerà apposito verbale.

In caso di esito positivo, una copia del verbale verrà consegnata a ciascuna delle parti; in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, o di mancata adesione del Professionista istante al tentativo di conciliazione richiesto dal contro interessato, il Consigliere delegato procederà ad istruire il procedimento di opinamento.

Art. 4 - Istruttoria

Decorso il termine di cui all’art. 2, ultimo comma, il Consigliere Responsabile procederà all’esame dell’istanza: laddove ritenga di richiedere integrazioni (poiché l’opinamento viene deciso sulla base della sola documentazione prodotta dall’istante), il Responsabile ne darà comunicazione al richiedente il quale avrà 15 (quindici) giorni di tempo per produrre detta documentazione, in difetto l’istanza verrà valutata come priva della prova dell’attività non documentata, con conseguente riflesso sugli onorari oggetto del parere di congruità, o improcedibile in totale assenza di documentazione a supporto. In quest’ultimo caso il Consigliere provvederà ad avvisare il richiedente ed, eventualmente, a convocarlo per chiarimenti: qualora l’istante non ottemperi all’invito, ovvero non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti entro il termine di cui al periodo precedente, l’istanza di opinamento verrà dichiarata improcedibile.

Qualora l’istanza di opinamento venisse dichiarata improcedibile per i motivi di cui al punto che precede l’iscritto potrà, comunque, depositare nuova istanza di opinamento corredata dai documenti mancanti.

Il termine assegnato per l’integrazione della domanda, nonché quello per l’eventuale presentazione di memorie e/o documenti da parte del contro interessato possono essere prorogati su istanza delle parti o per iniziativa del Consigliere Relatore.

Laddove il Responsabile ritenga di proporre al Consiglio il rigetto della richiesta di parere di congruità, deve darne comunicazione al Richiedente illustrandone le motivazioni. Quest’ultimo ha 10 (dieci) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare memorie, deduzioni ed osservazioni in merito a quanto rilevato dal Consigliere.

Esaminate l’istanza e la documentazione allegata il Consigliere Responsabile presenterà al Consiglio una proposta motivata di opinamento per la valutazione e per la delibera collegiale.

 

Art. 5 – Rinuncia all’opinamento

L’Iscritto può rinunciare all’opinamento richiesto e ritirare la relativa documentazione sino alla conclusione del procedimento, mediante apposita istanza scritta depositata presso la Segreteria dell’Ordine oppure trasmessa a mezzo posta elettronica certificata: l’istante sarà tenuto comunque a provvedere al pagamento dei relativi diritti ed oneri sino a quel momento dovuti.

Art. 6 - Conclusione del procedimento

Il procedimento amministrativo di opinamento si conclude, salvo proroghe e sospensioni previste, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti:

  • dalla data di ricevimento o dal perfezionamento dell’invio (compiuta giacenza in caso di mancato ritiro da parte del destinatario) della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, se le parti interessate non richiedono l’esperimento del tentativo di conciliazione;
  • dall’adempimento dell’onere di eventuali integrazioni istruttorie richieste all’istante;
  • dalla data di esperimento del tentativo di conciliazione con esito negativo;
  • dalla data di esperimento del tentativo di conciliazione a seguito di ricorso in prevenzione con esito negativo.

In caso di necessità il termine predetto potrà essere prorogato per un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni; la proroga verrà comunicata dalla Segreteria del Consiglio dell’Ordine all’Iscritto ed agli eventuali contro interessati.

I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi durante i periodi concessi per le integrazioni, ricominciano a decorrere solo alla scadenza. I termini per la conclusione del procedimento sono altresì sospesi dal giorno successivo alla ricezione della domanda e sino alla consegna della comunicazione di avvio del procedimento al contro interessato.

I termini per la conclusione del procedimento sono altresì sospesi dal giorno di ricezione di domanda di esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 13, comma 9 Legge n. 247/2012 e sino alla conclusione del tentativo stesso.

La conclusione del procedimento di opinamento verrà comunicata all’istante.

Ai termini del presente Regolamento si applica, in ogni caso, la sospensione nel periodo feriale secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

Art. 7 - Incarichi congiunti 

Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto: ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma richiesta di opinamento della nota professionale, indicando l’attività specificamente svolta ed allegando eventuali accordi intervenuti tra i professionisti.

Art. 8 - Ricorso in prevenzione (ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione)

Il ricorso in prevenzione presentato dall’assistito avverso la parcella richiesta dall’Iscritto è redatto in forma libera e deve essere depositato presso la Segreteria dell’Ordine insieme a copia degli atti e dei documenti ritenuti necessari; il ricorso viene inviato senza indugio all’Iscritto nei cui confronti è rivolto, con l’avviso che è facoltà dello stesso accedere ai documenti eventualmente depositati.  Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di cui sopra, l’Iscritto dovrà comunicare alla Segreteria dell’Ordine:

  • se intende aderire al tentativo di conciliazione con l’onere, in tal caso, di presentare, entro lo stesso termine di 10 (dieci) giorni, istanza per l’opinamento della nota professionale, corredata dalla relazione sull'attività svolta e dall'ulteriore documentazione prevista dal presente Regolamento;
  • se non intende aderire al tentativo di conciliazione, salva la facoltà di presentare autonoma istanza di opinamento della parcella.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo troveranno applicazione, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del presente Regolamento in materia di procedimento amministrativo di opinamento.

Art. 9 - Esecuzione pagamenti

Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto alla Segreteria dell’Ordine o bonifico sul conto corrente bancario indicato sul sito internet istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Rimini (https://www.avvocati.rimini.it).

Art. 10 - Norma transitoria

Il presente Regolamento si applica a tutte le istanze depositate a decorrere dal giorno 1 Maggio 2024 ed i termini inizieranno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Rimini.

 

Regolamento approvato con delibera consiliare del 24 Aprile 2024.

 

RICHIESTA.OPINAMENTO.NOTE

MODULO OPINAMENTO PENALE

MODULO OPINAMENTO CIVILE

 

 

 

 

 

 

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