Chiarimenti sulle modalità di deposito telematico della dichiarazione del terzo pignorato

ORDINE AVVOCATI RIMINI

Gentili Colleghi,

viste le richieste di chiarimenti pervenute a seguito della comunicazione dell'ufficio in relazione ai pignoramenti presso terzi, la commissione PCT ha approfondito la disamina del provvedimento del G.E. dott.ssa Polchi in una le specifiche tecniche.

Sono altresì state richieste direttamente al Got delucidazioni circa la corretta interpretazione delle ordinanze che in linea generale vengono emesse nei procedimenti presso terzi e che vedono diversi rinvii.

In sostanza il provvedimento vuole dire quanto segue:

- se il terzo fornisce dichiarazione cartacea occorrerà depositarla telematicamente mediante scansione immagine preferibilmente con attestazione di conformità all'originale pervenuto al difensore (è una attestazione sui generis priva di copertura normativa ma richiesta per prassi ad esempio anche per il deposito delle cartoline di ricezione delle notifiche). In ogni caso si prevede l'esibizione dell'originale in udienza quindi, a nostro avviso, si può attestare brevemente anche di pugno e poi scansionare oppure non attestare ed esibire l'originale in udienza e ciò non potrà comportare alcun rinvio.

- se il terzo invia la dichiarazione via PEC è lo stesso messaggio PEC a dover essere depositato in formato .eml o .msg, contenendo al suo interno la firma digitale e del gestore di posta certificata del mittente nonchè i dati xml contenenti le informazioni richieste. La firma digitale, sia nel caso sia stata apposta direttamente dal terzo dichiarante al file che contiene la dichiarazione, sia nel caso sia stata apposta dal mittente (qualora questo sia soggetto diverso dal dichiarante), è un quid pluris che non è previsto nè richiesto ai fini della correttezza della dichiarazione".

Il provvedimento viene dietro alla errata prassi con cui i procedenti sono soliti estrarre dalla PEC il pdf della dichiarazione allegandola telematicamente e quindi perdendo il dato certo della provenienza.

Laddove il messaggio dovesse contenere errori o imprecisioni tecniche ad esempio allegata dichiarazione in word questo non sarà in linea generale un problema.

L'importante per il GE è che si depositi ciò che si è ricevuto nella stessa forma in cui lo si è ricevuto raccomandata a/r o PEC.

È comunque consigliabile verificare la dichiarazione rilasciata e in caso chiedere al terzo di renderla a termini di legge.

Sarà scelta del procedente se depositare unitamente alla iscrizione a ruolo, se disponibile, o in un secondo momento con deposito singolo o anche unitamente alla precisazione del credito.

Non è comunque richiesto un deposito autonomo contenente la sola dichiarazione del terzo.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La commissione PCT

Avv. Francesco Cucci      Avv. Mauro Gualtieri     Avv. Erika Cavezzale